Reclami

Informazioni relative ai reclami

Un reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contatto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, scrivendo a:

 

RMA Partners Srl

Posta ordinaria: Via Salaria 221 – 00199 Roma

Email: info@rmapartners.it

Fax: +39 06.85800062

PEC: rmapartners@pec.it

Il Servizio Reclami è la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami.

L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione degli stessi. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la documentazione pertinente e ogni altra forma ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonchè a garantire il contraddittorio con l’agente medesimo.

EULER HERMES S.A. (N.V.)

 Via Raffaello Matarazzo, 19 – 00139 Roma

Fax: +39 06 87007597 – Email: reclami@eulerhermes.com

Funzione Compliance / Gestione Reclami è la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami.

Tipologie di reclami

Gli interessati hanno la facoltà di presentare direttamente all’IVASS:

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Reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo.

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Reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere

In questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm

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Reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione

Nonchè delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma” oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

Tali reclami dovranno essere completi di:

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Nome, Cognome e Domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

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Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

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Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

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Copia degli eventuali reclami già presentati all'impresa di assicurazione e/o all'intermediario interessati e dell'eventuale riscontro fornito dai medesimi;

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Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Modello facsimile scaricabile da utilizzare per i reclami:

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, così come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

Mediazione civile

Disciplinata dal d. lgs 28/2010;

Negoziazione assistita

Da uno o più avvocati ai sensi del d. l. 132/2014;

Arbitrato

Disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.